Bonifico Parlante per gli incentivi fiscali – Non va utilizzato nei confronti della PA

Bonifico Parlante per gli incentivi fiscali – Non va utilizzato nei confronti della PA

Superbonus110: compilazione del bonifico parlante da utilizzare quando si usufruisce del superbonus, sismabonus, ecobonus, facciate, bonus casa e bonus mobili.

Il bonifico parlante è un bonifico simile al bonifico standard che siamo abituati ad effettuare per i nostri pagamenti, in particolare questa tipologia di bonifico la dobbiamo utilizzare per poter ottenere le detrazioni fiscali. Questo bonifico deve contenere delle informazioni ben precise richieste dall’Agenzia delle Entrate, altrimenti, qualora la sua compilazione non sia totalmente corretta, si corre il rischio di perdere l’accesso al beneficio. È possibile effettuarlo in due modi: online oppure presso la propria filiale. Nel primo caso utilizzeremo l’home-banking mentre nel secondo dovremmo recarci di persona allo sportello o della nostra banca oppure delle poste.

Partendo dalla compilazione della fattura è richiesto che la descrizione di quest’ultima rispecchi le richieste dell’Agenzia delle Entrate al fine di evitare sue contestazioni. La parte descrittiva della fattura deve assolutamente contenere: il tipo di opera svolta, se si tratta di una ristrutturazione, di una manutenzione ordinaria o straordinaria oppure di un risanamento; la descrizione dell’intervento; il luogo in cui è localizzato l’immobile in questione, comprendendo anche i dati catastali, ed infine gli estremi del titolo abitativo.

Ritornando al bonifico e alle sue modalità di esecuzione: qualora scegliessimo di usare l’home-banking per effettuare il bonifico tutte le banche hanno stabilito una procedura ad hoc con causale già compilata al fine di evitare errori e facilitare le procedure. Mentre nel caso andassimo fisicamente allo sportello dobbiamo eseguire le procedure come se stessimo facendo un bonifico standard, inserendo però in causale tutti questi passaggi che andremo ad elencare:

  • Codice fiscale e partita iva: dovremo inserire nel bonifico la partita iva o il codice fiscale dell’impresa che ha svolto i lavori, ovvero il beneficiario del bonifico. Poi andremo ad inserire il codice fiscale di colui che effettua il pagamento ed usufruisce della detrazione chiamato anche contribuente o richiedente. Se ci sono più soggetti che richiedono la detrazione è obbligatorio comunicare anche i loro dati come nome, cognome e codice fiscale. Qualora invece l’intervento avesse ad oggetto un condominio occorre inserire il codice fiscale dell’amministratore o dell’inquilino che effettua il pagamento e il codice fiscale del condominio.
  • Riferimento normativo: un’altra peculiarità del bonifico parlante è il riferimento normativo che varia in base al tipo di intervento. Quindi avremo i seguenti riferimenti: art. commi 344-347. legge 296 / 2006 per ecobonus/risparmio energetico; art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 per bonus ristrutturazione/casa o sismabonus; art. 1, commi 219-224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 per bonus facciate; Legge Bilancio 2018, art.1, comma 12/15 per bonus verde; ed infine art. 16, comma 2, DL 63/2013 per bonus mobili.
  • Data fattura, numero fattura e breve descrizione: è importante che il contribuente richieda di farsi emettere nei suoi confronti la fattura da parte dell’impresa al fine di avere tutte queste informazioni. Qualora ci fosse ancora possibilità di aggiungere ulteriori caratteri nella causale è consigliato aggiungere una breve descrizione dell’intervento magari partendo dalla parte di descrizione della fattura.

Queste sono tutte le informazioni che andranno inserite nella causale del bonifico parlante, può succedere che il numero di caratteri richiesti per la corretta compilazione sia maggiore dei caratteri disponibili, in questo caso andranno effettuate alcune abbreviazioni che permettano di capirne comunque le informazioni.

Ci sono anche alcune spese che non richiedono il bonifico parlante, queste sono le spese per gli oneri di urbanizzazione, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico, le spese per i bolli e diritti di segreteria richiesti per il rilascio dei titoli autorizzativi.

Ne deriva quindi che dall’elenco indicato in questo documento dell’agenzia delle entrate le spese legate alla pubblica amministrazione NON devono essere pagate con il bonifico parlante. Anche perché l’importo effettivamente pagato sarebbe il 92% dell’importo dello stesso bonifico e non sarebbe sufficiente per pagare l’importo chiesto dall’amministrazione

Se l’immobile ha due comproprietari, ed entrambi sostengono le spese di ristrutturazione, al fine di far usufruire della detrazione anche a colui a cui non è intestata la fattura e il bonifico è richiesto che nella fattura sia presente la percentuale di spesa sostenuta da questa persona. Così facendo i due comproprietari porteranno in detrazione la quota percentuale indicata in fattura anche se quest’ultima è diversa dalla quota di comproprietà della casa. Quanto detto è confermato anche dalla circolare 7 del 27 aprile 2018 la quale afferma che: “Qualora vi siano più soggetti titolari del diritto alla detrazione, il beneficio può spettare anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura nella misura in cui abbia sostenuto le spese, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti, invece, intestatario dei già menzionati documenti. A tal fine, è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale. Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare nei periodi d’imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 4.1, e Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 2.1).”.

Questo vale anche per i soggetti diversi dal coniuge come ad esempio un familiare convivente, comodatario ecc.. se questi ultimi hanno sostenuto le spese possono usufruire della detrazione anche se non sono intestatari della fattura e/o del bonifico, ma come detto in precedenza devono inserire in fattura le suddette richieste. In aggiunta, va sottolineato che come richiesto dalla Agenzia delle Entrate è fondamentale che questo soggetto non intestatario di questi documenti deve essere in grado di dimostrare che ha sostenuto queste spese di ristrutturazione.

 

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