Superbonus 110 – Interventi di riqualificazione energetica su volumi non riscaldati non rientrano tra le spese eleggibili

Superbonus 110 – Interventi di riqualificazione energetica su volumi non riscaldati non rientrano tra le spese eleggibili

L’Agenzia delle Entrate con la risposta n°24 dell’8 gennaio 2021, fornisce alcuni chiarimenti riguardanti la possibilità di fruire del superbonus su: un intervento di ristrutturazione della propria abitazione indipendente senza demolizione della stessa, con ampliamento del volume riscaldato; al contempo interventi di efficientamento energetico con miglioramento di almeno due classi energetiche sulla porzione di abitazione esistente.

L’Agenzia delle Entrate, facendo riferimento alla circolare dell’8 luglio 2020 n 19/E, risponde all’Istante comunicando che quest’ultimo ha diritto alle detrazioni del superbonus per i lavori di ristrutturazione con ampliamento solo per le spese riferibili alla parte esistente e non ha diritto per le spese sostenute per la parte di nuova costruzione.

Perciò, il committente potrà fruire del Superbonus solo sulla parte di lavori che corrispondono alla parte già esistente, ad esclusione per la parte di nuova costruzione. Sarà suo dovere mantenere, in termini di fatturazione, i due interventi separati al fine di poter suddividere i due importi. In alternativa, il contribuente può detenere un’apposita attestazione rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione, che grazie all’utilizzo di criteri oggettivi, suddivide gli importi per ciascuna tipologia di intervento sotto la propria responsabilità. Per la spesa sostenuta per l’installazione dell’impianto fotovoltaico l’agevolazione spetta sull’intero importo, anche se riguarda la parte di nuova costruzione.

QUESITO

L’Istante fa presente di essere proprietario di un’abitazione unifamiliare “funzionalmente indipendente” con accesso esclusivo da via pubblica, sulla quale intende effettuare un intervento di ristrutturazione senza demolizione e con “ampliamento del volume riscaldato” e contestualmente interventi di efficientamento energetico (cappotto esterno, pompa di calore e fotovoltaico) sulla porzione di abitazione esistente che porteranno ad un miglioramento di due classi energetiche dell’immobile. L’Istante chiede chiarimenti in merito alla possibilità di fruire per gli interventi descritti della detrazione prevista dall’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto rilancio).

RISPOSTA AGENZIA DELLE ENTRATE

Con riferimento al caso di specie, pertanto, si ritiene che, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa agevolativa (tra cui anche il raggiungimento degli obiettivi energetici sull’edificio risultante dall’intervento) e ferma restando l’effettuazione di ogni adempimento previsto, l’Istante possa fruire, con riferimento agli interventi riconducibili all’efficientamento energetico, delle maggiori agevolazioni previste dal Superbonus per le spese sostenute relative alla parte esistente con Pagina 8 di 9 esclusione, quindi, delle spese riferite all’ampliamento. Con riferimento, invece, all’installazione dell’impianto fotovoltaico il Superbonus spetta sull’intera spesa sostenuta, nei limiti previsti dalla norma, a nulla rilevando che il predetto impianto sia a servizio anche della parte ampliata.

Fonte: Risposta 24 agenzia entrate 08/01/2021

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