L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 43 del 18/01/2021 fornisce dei chiarimenti sulla possibilità di utilizzo del Superbonus. Il quesito riguarda il proprietario di un edificio unifamiliare che richiede informazioni sulla possibilità di beneficiare del Superbonus su i due interventi che ha pianificato: come evento trainante, la sostituzione dell’impianto di riscaldamento con un generatore dotato di pompa di calore, chiaramente raggiungendo un miglioramento di due classi energetiche; come evento trainato, la riqualificazione energetica globale del fabbricato come pareti, finestre, tetti e pavimenti. L’Agenzia delle Entrate con il seguente interpello sottolinea che la riqualificazione energetica globale del fabbricato può sì usufruire del Superbonus, ma solo se svolto in modo autonomo (unicum) e non in combinazione con altri eventi. Perciò, per le spese sostenute per tale intervento non si può ricorrere alla maxi detrazione introdotta dal decreto Rilancio.
Infatti per il Superbonus bisogna indicare individualmente le voci di spesa dividendoli per i vari capitolati secondo quanto previsto dal decreto rilancio e dalla documentazione dell’agenzia delle entrate. Le riqualificazioni energetiche generiche non portano ad ottenere l’aumento della detrazione al 110% dalla detrazione ordinaria.
QUESITO
L’Istante fa presente di essere proprietario di un edificio unifamiliare funzionalmente indipendente dotato di impianto di riscaldamento autonomo. Lo stesso intende effettuare i seguenti interventi: – sostituzione dell’impianto di riscaldamento con un generatore dotato di pompa di calore, con conseguente aumento di due classi energetiche; – riqualificazione energetica globale del fabbricato “con interventi sull’involucro dell’edificio riscaldato (pareti, finestre, tetti e pavimenti), così come definiti dall’articolo 1, comma 344 della legge n. 296 del 2006.L’Istante chiede se, ai fini della del Superbonus ex articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), l’intervento di riqualificazione energetica globale del fabbricato possa essere considerato come intervento trainato.
RISPOSTA AGENZIA DELLE ENTRATE
Con riferimento al caso di specie, il Superbonus non spetta, pertanto, sulle spese per un intervento di riqualificazione energetica globale del fabbricato ai sensi del comma 344 della legge n. 296 del 2006, costituendo quest’ ultimo un intervento a sé stante nei termini sopra descritti. Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla conformità degli interventi edilizi alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute nel rispetto della norma agevolativa, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
fonte: risposta 43 dell’agenzia delle entrate del 18/01/2021
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