Superbonus 110% – Limiti del bonus in contesti immobiliari di tipo agricolo

Superbonus 110% – Limiti del bonus in contesti immobiliari di tipo agricolo

Nella risposta all’istanza di appello 419 del 29/30/2020 l’agenzia delle entrata ha dovuto rispondere ad un quesito che riguardava il recupero di un’area agricola così composta:

una unità residenziale (A/4 abitazione di tipo popolare) con una pertinenza (C/6 autorimessa)

due fabbricati rurali allo stato attuale collabenti (F/2) con destinazione d’uso originale stalla-fienile e pollaio/basso comodo.

La domanda posta era se fosse possibile sostenere gli interventi relativi al sisma bonus per tutto questo plesso considerandolo un condominio aventi come le due unità immobiliari l’abitazione e l’ex- stalla-fienile e come parti comune tutto il resto degli accatastamenti. L’importo della detrazione dovrebbe essere quindi essere di 136000 moltiplicata per due secondo la normativa vigente e senza l’uso del superbonus

Sulle due unità immobiliari stalla-fienile e l’autorimessa la destinazione d’uso verrebbe modfificata in C/6 e il richiedente desiderava attuare delle migliorie sismiche usando il superbonus per i due accatastamenti diversi. Quindi 96000 moltiplicati per le due unità immobiliari.

Ricapitolando: l’istante ritiene di considerare l’edificio con tutti gli accatastamenti come un mini condominio, quindi con la possibilità di chiedere un intervento ecobonus potenziato fino a 272.000 euro. Considera anche la stalla come “indipendente” e quindi avente la possibilità di usare la detrazione del sisma bonus indipendentemente dall’immobile con destinazione abitativa.

 

La risposta dell’agenzia delle entrate tiene a precisare che il condominio si crea quando ci sono due soggetti proprietari diversi. Se ci fossero proprietari diversi, ma la costituzione del plesso edilizio è formato solo da un’unità abitativa e pertinenze non è possibile avere delle parti comuni e quindi la definizione di condominio viene meno.

Quindi per l’agenzia delle entrate una delle possibilità di poter fruire delle detrazioni e distinguere le detrazioni per la riqualificazione energetica e quelle per il sismico previste dal articoli 14 e 16 della legge 63 del 2013

Per quanto riguarda l’applicazione dell’ecobonus è necessario che sia presente un impianto di riscaldamento come descritto in questo articolo.

Per il sismabonus, ma anche per l’ecobonus, bisogna valutare se le unità accatastate in maniera distinta possano essere “indipendenti”. Nel caso le unità collabenti hanno un carattere prevalentemente pertinenziale rispetto all’immobile residenziale. In questo caso, dove c’è solo un immobile residenziale, il limite di spesa è di 96.000 € per il sismabonus a prescindere da quante unità catastali pertinenziali siano presenti nel plesso agricolo.

 

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