Interventi sul muro di contenimento del condominio possono essere inseriti tra quelli delle parti comuni
In data 1° febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate si è espressa con la risposta n° 68 del 2021 sull’istanza ricevuta in cui si chiede se è possibile usufruire del superbonus 110% per gli interventi di ricostruzione del muro di contenimento di pertinenza di un condominio. Questi interventi dovranno avere la finalità di ricostruzione del muro seguendo criteri antisismici e con una struttura che consenta di sostenere i carichi fondazionali dell’edificio. Per poter usufruire del superbonus 110% è fondamentale che il muro sia valutabile tra le parti comuni del condominio. Per individuarle è opportuno visionare le disposizioni del Codice civile, in particolare l’articolo 1117 cod. civ. In breve, per parti comuni del condominio si intendono: i muri maestri, le fondazioni e il suolo su cui sorge l’edificio. In conclusione, come confermato dall’Agenzia delle Entrate, le spese sostenute per la ricostruzione del muro di contenimento possono essere considerate come interventi effettuati sulle parti comuni del condominio è di conseguenza possono usufruire del superbonus 110%.
QUESITO
Il Condominio istante rappresenta di voler ricostruire un muro di contenimento di pertinenza del condominio. Al riguardo, nell’istanza d’interpello viene precisato che trattasi di un muro di confine che attualmente versa in pessime condizioni statiche e che verrà ricostruito in condizioni sismiche e con struttura in grado di sopportare i carichi fondazionali dell’edificio residenziale di cui è pertinenza. Ciò posto, l’Istante chiede se per il prospettato intervento possa fruire del Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio).
RISPOSTA AGENZIA DELLE ENTRATE
Nel caso in esame, trattandosi di un intervento su un muro di contenimento effettuato da un condominio, occorre verificare se lo stesso possa essere annoverato tra le “parti comuni” condominiali, considerato che, come chiarito anche dalla Circolare 24/E del 2020 sono ammessi al Superbonus gli interventi sulle parti comuni di condomini residenziali. Sulla base della normativa e della prassi in materia possono accedere al Superbonus gli interventi riguardi un elemento strutturale del condominio. Al fine di individuare tali parti comuni interessate dall’agevolazione è necessario far riferimento all’articolo 1117 del codice civile. Considerato che tale norma ricomprende tra le parti comuni «le fondazioni, i muri maestri, il suolo su cui sorge l’edificio», ma che tale elencazione non è tassativa, si ritiene che gli interventi su un muro di contenimento, sempreché funzionali all’adozione di misure antisismiche in relazione alle parti strutturali dell’edificio condominiale, possano essere annoverati tra gli interventi sulle “parti comuni” interessate dall’agevolazione. Ne consegue che il Condominio istante in relazione alle spese sostenute per il prospettato intervento di ricostruzione con criteri antisismici del muro di contenimento possa accedere al Superbonus. Tale soluzione interpretativa vale in presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previsti per accedere all’agevolazione in questione, inclusa la presenza dell’asseverazione rilasciata dal professionista abilitato ai sensi dell’articolo 119, comma 13, lettera b), del decreto Rilancio, dalla quale risulti l’efficacia dei lavori eseguiti ai fini dell’adozione di misure antisismiche riguardi gli elementi strutturali del condominio in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e successive modificazioni. Per completezza si rileva che per i requisiti di accesso al Superbonus, che non sono oggetto della presente istanza di interpello, si rimanda alla citata circolare n. 24/E del 2020 dove sono illustrati i necessari chiarimenti volti a definire in dettaglio l’ambito dei soggetti beneficiari, la natura degli immobili interessati e degli interventi agevolati e, in generale, gli adempimenti a carico degli operatori. Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla conformità degli interventi che verranno realizzati alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
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